stop al mantenimento dei figli maggiorenni fuori corso
La Cassazione Civile – con la sentenza n. 1858 dell’1 febbraio 2016 – affronta ancora il tema del mantenimento dei figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti.
Sulla scia della giurisprudenza ormai consolidata, che considera terminato il dovere di mantenimento dei figli maggiorenni se il genitore obbligato dimostra che gli stessi abbiano raggiunto l’autosufficienza economica, la Cassazione è tornata sull’argomento prevedendo la perdita del diritto al mantenimento, anche nel caso in cui il figlio maggiorenne sia uno studente inerte e non diligente, non sostenga gli esami universitari con regolarità, o senza giustificato motivo non abbia terminato il corso di studi nei termini corretti..
Quando il figlio studente, per sua ingiustificata inerzia non provvede a terminare gli studi, perde il diritto al mantenimento da parte dei genitori (Cass. Civ. n. 8954/2010 Cass. Civ. n. 7970/2013, Cass.Civ. n. 27377/2013, Cass. Civ. n. 4555/2012).
Secondo i giudici, i genitori avevano dato ai figli l’opportunità di frequentare l’Università, dalla quale gli stessi non avevano saputo trarre profitto.
Uno di loro, aveva dato solo quattro esami in tre anni, l’altro era fuori corso per la quarta volta e aveva superato meno della metà degli esami complessivi. Inoltre, dalle note dell’Agenzia delle Entrate erano emersi redditi da lavoro dei due figli già da qualche anno.