Padre assente, paga i danni al figlio
Padre assente: non basta assolvere al dovere del mantenimento, se il padre risulta assente dalla vita del figlio è tenuto al risarcimento del danno fin dalla nascita. Lo ha affermato il tribunale di Cassino, con la recente e interessante sentenza (n. 832/2016 qui sotto allegata) condannando un papà a risarcire alla figlia, naturale, ormai adolescente, 52.000 euro a titolo di danno non patrimoniale per non essere stato praticamente mai presente nel corso della sua vita, pur essendo in regola con il pagamento del mantenimento.
Da tempo, in merito, la giurisprudenza ha enucleato la nozione di “illecito endofamiliare”, secondo la quale, la violazione dei relativi doveri familiari nel caso in cui la stessa provochi la lesione di diritti costituzionalmente protetti, può integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c. E in tale ambito non può che rientrare il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di un figlio, che, ha spiegato il tribunale, “determina un’immancabile ferita di quei diritti nascenti dal rapporto di filiazione, che trovano nella carta costituzionale e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e di tutela”.
Nel caso di specie, sebbene la minore apparisse serena e con un percorso evolutivo sostanzialmente regolare, ha osservato il giudice, “il Ctu ha sottolineato le possibili problematiche nell’evoluzione della crescita psicologica e quelle, nella vita da adulta, attinenti alla formazione di rapporti sani e durevoli con l’altro sesso”.
È chiaro, dunque, prosegue la decisione, che il padre “è figura sostanzialmente del tutto assente nella vita della figlia e, pur rispettando l’obbligo al mantenimento, si è limitato a vederla in rarissime occasioni, dietro palese sollecitazione del giudice, ma non facendo nulla per instaurare un normale legame affettivo addirittura delegando l’incombenza alle di lui madre e sorella”.
E la privazione della figura genitoriale paterna, quale punto di riferimento fondamentale soprattutto nella fase della crescita, “integra un fatto generatore di responsabilità aquiliana c.d. endofamiliare la cui prova, secondo la S.C., può essere offerta sulla base anche di soli elementi presuntivi, considerando la particolare tipologia di danno non patrimoniale, consistente nella integrale perdita del rapporto parentale che ogni figlio ha diritto di realizzare con il proprio genitore e che deve essere risarcita per il fatto in sè della lesione (cfr. Cass. n. 16657/2014)”.
Per cui, la liquidazione di siffatto danno non patrimoniale non può che essere equitativa stante “l’obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur” e va liquidata, ha concluso la sentenza in 52mila euro, pari a 4mila euro all’anno dalla nascita ad oggi.
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