anche chi va al lavoro in bici ha diritto ad essere indennizzato in caso di infortunio
Attraverso le modifiche apportate al T.U. in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (cfr. artt. 2, 3° comma, e 210, 5° comma, d.p.r. n. 1124/1965), viene stabilito che l’uso della bicicletta deve, “per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato“.
Ciò significa che qualsiasi sinistro occorra al lavoratore a seguito dell’utilizzo della bici, nel percorso casa-lavoro (e viceversa), sarà configurabile come “infortunio in itinere“ e dunque sempre indennizzabile dall’Inail.
Restano fuori dalla copertura assicurativa, naturalmente, le interruzioni e le deviazioni del tutto indipendenti dal lavoro, salvo che non siano dovute a cause di forza maggiore, esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
Fonte: Sempre indennizzato chi si fa male mentre va al lavoro in bicicletta
(www.StudioCataldi.it)
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