Lo Studio legale Beltramo applica i parametri forensi approvati con il D.M. 55/2014, adattandoli, volta per volta, alla difficoltà della pratica e alla situazione concreta del cliente.
Il testo del provvedimento può essere consultato cliccando qui
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- Lo Studio Legale Beltramo è abilitato ad assistere le parti che abbiano diritto di accedere ai benefici del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115.
- Per poter accedere al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato, la condizione necessaria e preliminare consiste nella capacità di reddito annuo inferiore a € 11.528,41. Tale capacità di reddito viene aggiornata ogni anno. Ai fini del calcolo della base di reddito si tengono in considerazione tutte le forme e le fonti di sostentamento dell’istante, nonché i redditi dei familiari conviventi con colui che intenda essere ammesso al Gratuito Patrocinio, salvo che non si tratti di vertenza nei confronti di uno di essi.
- Per la sola materia penale è prevista la elevazione del suddetto limite reddituale di euro 1.032, 91 per ogni familiare convivente.
- In sede penale, inoltre, grazie alla L’119/2013 la persona offesa da alcuni reati specifici, quali i maltrattamenti, la violenza sessuale e lo stalking, è ammessa in ogni caso al Gratuito Patrocinio, senza che rilevi in alcun modo il suo reddito.
- Il provvedimento di ammissione al Gratuito Patrocinio consente al cittadino di agire e resistere in giudizio in ogni grado e fase del processo.
CHI PUO’ ESSERE AMMESSO AL PATROCINIO GRATUITO?
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
- i cittadini italiani
- gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
- gli apolidi
- gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
L’ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.
Nella materia civile
- Per ottenere il patrocinio a spese dello Stato occorre presentare un’apposita domanda all’Ordine degli avvocati del luogo in cui si deve iniziare la causa civile o dove è radicata la causa civile già iniziata.
- La domanda dovrà essere corredata dall’ultimo CUD o UNICO relativi ai redditi percepiti nell’anno precedente alla presentazione della domanda. Il modello ISEE non è sufficiente.
- Se il richiedente convive con altri familiari, dovrà essere allegata anche la documentazione ad essi relativa e il reddito sarà calcolato sommando quelli di tutti i familiari, esclusi quelli nei confronti dei quali si instaura la causa.
- Nei giudizi di separazione e divorzio, non si computa e non si cumula il reddito del coniuge contro il quale si agisce in giudizio.
- Non si computano gli assegni di separazione e divorzio destinati al mantenimento dei figli, mentre si computano i medesimi assegni destinati al coniuge.
Nella materia penale
- Una volta che si viene a conoscenza di un procedimento penale a carico o nel quale si è persona offesa, la domanda, insieme all’autocertificazione relativa ai redditi propri e dei familiari conviventi e alla documentazione necessaria, va depositata dal difensore nell’apposito ufficio gratuito patrocinio.
- La legge sul femminicidio introdotta nel 2013 estende l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato (prima previsto per i soli reati di violenza sessuale, pedofilia, pedopornografia e tratta di esseri umani) alle vittime del reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), di atti persecutori o stalking (art. 612 bis c.p.) e di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.), in deroga ai limiti di reddito, in ossequio alla Convenzione del Consiglio d’Europa (Istanbul 11/5/2011)
Lo studio presta assistenza per la preparazione della domanda da presentare al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino o di Ivrea.