Unioni civili tra persone dello stesso sesso
La nuova legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso, per quanto ancora perfezionabile, ha una portata epocale: equipara, per la prima volta, tali unioni al matrimonio, pur senza occuparsi, per ora, della filiazione e dell’adozione. Le unioni civili si costituiscono in maniera molto semplice “mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni”, ma a differenza del matrimonio, non sono richieste formule particolari. Le parti acquistano gli stessi obblighi di assistenza morale e materiale, di contribuzione economica secondo le proprie possibilità, di concordare l’indirizzo della vita familiare e la residenza comune. Lo scioglimento dell’unione avviene con il divorzio, senza che sia necessario passare per la separazione. Il partner di un’unione civile divorziato avrà diritto al mantenimento, se si troverà in una condizione di bisogno economico; avrà diritto al TFR e alla pensione di reversibilità, in caso di morte del partner. Anche in materia successoria, i partner delle unioni civili sono totalmente equiparati ai coniugi di un matrimonio. Insomma, una piccola rivoluzione da tempo attesa.
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