Articoli

Casa in comodato alla nuora dopo la separazione

La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 21467/ 2016 della III sezione civile, ritorna sull’argomento della casa data in comodato ai coniugi: in caso di separazione e assegnazione della casa coniugale alla moglie-nuora, la casa resta in uso alla nuora.

Qualora i genitori del marito, come spesso accade, al momento del matrimonio o successivamente, abbiano concesso in comodato al figlio e alla nuora la propria casa di proprietà, al momento della separazione rischiano di dover aspettare molti anni prima di rientrarne in possesso.

Se infatti la casa coniugale è assegnata alla moglie collocataria dei figli minori,  i suoceri  dovranno attendere che vengano meno le necessità familiari che avevano determinato il comodato: ovvero, come minimo, la maggiore età dei nipoti.

Già le stesse  Sezioni Unite, con la sent. 13603/2004, stabilivano che  “ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare già formato o in via di formazione, si versa nell’ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare“.

Infatti, in tal caso, per effetto della concorde volontà delle parti, si è impresso allo stesso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari  idoneo a conferire all’uso il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la crisi coniugale e senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà “ad nutum” del comodante, a cui resta salva la facoltà di chiedere la restituzione nell’ipotesi di sopravvenienza di un bisogno urgente e non prevedibile.

Ne deriva che il rapporto, sorto per uso determinato, abbia una durata determinabile per relationem, con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa familiare, indipendentemente dunque dall’insorgere di una crisi coniugale ed è destinato a persistere o a venir meno con la sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari che avevano legittimato l’assegnazione dell’immobile.
Puoi leggere la sentenza cliccando qui: sentenza n. 21467/2016