Casa in comodato alla nuora dopo la separazione
La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 21467/ 2016 della III sezione civile, ritorna sull’argomento della casa data in comodato ai coniugi: in caso di separazione e assegnazione della casa coniugale alla moglie-nuora, la casa resta in uso alla nuora.
Qualora i genitori del marito, come spesso accade, al momento del matrimonio o successivamente, abbiano concesso in comodato al figlio e alla nuora la propria casa di proprietà, al momento della separazione rischiano di dover aspettare molti anni prima di rientrarne in possesso.
Se infatti la casa coniugale è assegnata alla moglie collocataria dei figli minori, i suoceri dovranno attendere che vengano meno le necessità familiari che avevano determinato il comodato: ovvero, come minimo, la maggiore età dei nipoti.
Già le stesse Sezioni Unite, con la sent. 13603/2004, stabilivano che “ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare già formato o in via di formazione, si versa nell’ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare“.
Infatti, in tal caso, per effetto della concorde volontà delle parti, si è impresso allo stesso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari idoneo a conferire all’uso il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la crisi coniugale e senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà “ad nutum” del comodante, a cui resta salva la facoltà di chiedere la restituzione nell’ipotesi di sopravvenienza di un bisogno urgente e non prevedibile.